Condizioni Generali di Vendita e Consegna (CGVC), per i contratti al di fuori del negozio online

1. Ambito di applicazione, forma

1.1

Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna (di seguito “CGV”) si applicano esclusivamente qualora l’acquirente sia un imprenditore (art. 14 del BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Il fornitore non effettua consegne a committenti che siano consumatori ai sensi del § 13 del BGB (Codice civile tedesco). Si tratta di persone fisiche che concludono atti giuridici per scopi che non possono essere attribuiti prevalentemente né alla loro attività commerciale né alla loro attività professionale autonoma.

1.2

Le CGA si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla consegna di beni mobili (di seguito: “merce”), indipendentemente dal fatto che il fornitore produca la merce autonomamente o la acquisti da subfornitori (§§ 433, 650 del BGB) . Salvo diverso accordo, le CGA, nella versione in vigore al momento dell’ordine da parte dell’acquirente o comunque nell’ultima versione comunicatagli per iscritto, valgono come accordo quadro anche per contratti futuri di natura analoga, senza che il fornitore debba richiamarle in ogni singolo caso.

1.3

Le CGC sono vincolanti e si applicano esclusivamente se dichiarate applicabili in un'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni generali di contratto divergenti, contrarie o integrative dell'acquirente hanno validità solo nella misura in cui siano state espressamente accettate per iscritto dal fornitore.

1.4

Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nelle conferme d’ordine del fornitore hanno la precedenza sulle presenti CGA. In caso di dubbio, le clausole commerciali devono essere interpretate secondo gli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione in vigore al momento della stipula del contratto.

1.5

Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti devono essere resi per iscritto. La forma scritta ai sensi delle presenti CGA comprende la forma scritta e testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti formali di legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione di chi effettua la dichiarazione.

1.6

I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno solo valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano state direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGC.

2. Offerte e conferimento dell'ordine

2.1

Le offerte del fornitore, compresa la presentazione e la promozione della merce nel negozio online del fornitore, sono soggette a modifiche e non vincolanti e non costituiscono un'offerta vincolante per la conclusione di un contratto di compravendita. Ciò vale anche nel caso in cui il fornitore abbia messo a disposizione dell'acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti – anche in forma elettronica – sui quali il fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore.

2.2

L'ordine firmato dall'acquirente costituisce un'offerta contrattuale vincolante. Il contratto si considera accettato quando il fornitore, dopo aver ricevuto un ordine, ne ha confermato l'accettazione per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o lo ha dichiarato in modo conclusivo mediante la consegna della merce all'acquirente.

2.3

Con l'invio di un ordine tramite il negozio online cliccando sul pulsante “ordina con obbligo di pagamento”, l'acquirente effettua un ordine giuridicamente vincolante.

2.4

L'acquirente riceve immediatamente dal fornitore un'e-mail che conferma la ricezione dell'ordine tramite il negozio online. Tale conferma di ricezione non costituisce ancora un'accettazione dell'offerta, a meno che nell'e-mail non venga espressamente dichiarata l'accettazione.

2.5

Gli ordini con consegna sono possibili solo per i paesi qui elencati:

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Spagna, Ungheria, Svizzera.

 

2.6

Un ordine deve essere pagato tramite PayPal o, dopo aver ricevuto la conferma d’ordine, tramite pagamento anticipato. Il pagamento tramite fattura è possibile solo per gli acquirenti registrati con un account cliente attivo.

2.7

Il fornitore detiene i diritti d'autore su tutte le immagini, i filmati e i testi pubblicati nel negozio online, sui supporti cartacei (ad es. cataloghi) o sui social network. L'utilizzo di tali contenuti non è consentito senza l'esplicito consenso del fornitore.

2.8

Poiché l'acquirente è esclusivamente un imprenditore ai sensi del § 14 del BGB (Codice civile tedesco), non sussiste alcun diritto di recesso legale.

3. Entità della fornitura

3.1

Per l'entità e l'esecuzione della fornitura e della prestazione fa fede la conferma d'ordine. Il materiale o le prestazioni non ivi contenuti saranno addebitati separatamente.

3.2

Modifiche o integrazioni all’entità dei servizi concordati da parte del committente richiedono il consenso scritto del fornitore. Il fornitore informerà immediatamente il committente in merito alle conseguenze di tali modifiche (ad es. tempistiche, costi aggiuntivi, ecc.). Le modifiche apportate dal committente senza il previo consenso del fornitore non sono vincolanti per quest’ultimo. In tal caso, il committente si fa carico di tutti i costi aggiuntivi che ne derivano, nonché di eventuali ritardi nella consegna.

3.3

Sono ammesse consegne parziali, purché queste non comportino un onere irragionevole per il committente.

3.4

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti, purché queste non comportino un peggioramento della prestazione concordata.

4. Termine di consegna / Ritardo nella consegna / Impedimenti alla consegna

4.1

Il termine di consegna decorre dall’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e dal completo chiarimento degli aspetti tecnici. Il termine di consegna si considera rispettato se, entro la sua scadenza, la merce ha lasciato lo stabilimento o è stata comunicata all’acquirente la disponibilità alla spedizione.

4.2

Se, per motivi non imputabili al fornitore, le forniture o le prestazioni dei suoi subfornitori o subappaltatori non vengono effettuate nonostante un regolare approvvigionamento congruente, ovvero nonostante un accordo contrattuale con il subappaltatore stipulato prima della conclusione del contratto con l’acquirente, in merito a quantità, qualità e periodo di prestazione possa essere soddisfatto il diritto di adempimento dell’acquirente in conformità al contratto, non riceva, riceva in modo errato o non tempestivo tali forniture o prestazioni, oppure si verifichino eventi di forza maggiore, ovvero impedimenti all’adempimento non imputabili al fornitore di durata non solo temporanea superiore a 14 giorni di calendario, il fornitore ne informerà tempestivamente l’acquirente per iscritto, comunicando contestualmente il nuovo termine di consegna previsto. In tal caso, il fornitore ha il diritto di posticipare la consegna o la prestazione per la durata dell’impedimento o di recedere dal contratto, in tutto o in parte, per la parte non ancora adempiuta, nella misura in cui il fornitore abbia adempiuto al proprio obbligo di informazione di cui sopra e il fornitore non sia tenuto, nel singolo caso, all’approvvigionamento; il fornitore rimborserà immediatamente qualsiasi corrispettivo già versato dall’acquirente. Costituiscono casi di forza maggiore, in particolare, o sono equiparati ad essi: guerra, guerra civile, atti di terrorismo, catastrofi naturali, restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni, pandemie, scioperi, serrate, interventi statali e delle autorità, carenza di energia e materie prime, difficoltà di trasporto non imputabili al fornitore, impedimenti all’attività non imputabili al fornitore, ad es. a causa di incendio, allagamento e danni ai macchinari, e tutti gli altri impedimenti che, a un esame oggettivo, non siano stati causati colposamente dal fornitore.

4.3

Se l’acquirente è in mora di accettazione, omette un atto di collaborazione o la consegna del fornitore subisce un ritardo per altri motivi imputabili all’acquirente, ovvero se la spedizione viene ritardata su richiesta dell’acquirente, il fornitore si riserva il diritto di addebitare all’acquirente i costi sostenuti per lo stoccaggio della merce, a partire dal termine di consegna o – in mancanza di un termine di consegna – dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione della merce. La prova di un danno maggiore e i diritti legali del fornitore (in particolare il rimborso delle spese aggiuntive, un adeguato risarcimento, la risoluzione del contratto) rimangono invariati; l’importo forfettario va tuttavia imputato a ulteriori richieste di risarcimento. L'acquirente ha il diritto di dimostrare che il fornitore non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

4.4

Il verificarsi del ritardo nella consegna è determinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, è necessario un sollecito da parte dell’acquirente.

5. Consegna, trasferimento del rischio, trasporto e assicurazione

5.1

La consegna avviene franco fabbrica (Incoterms® 2020 dell’ICC), dove si trova anche il luogo di adempimento per la consegna e un’eventuale esecuzione successiva. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce viene spedita in un altro luogo di destinazione (vendita con spedizione). Salvo diversamente concordato, il fornitore ha il diritto di determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare l’azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio).

5.2

I prodotti vengono imballati con cura dal fornitore. L’imballaggio viene addebitato all’acquirente al costo. Eventuali richieste particolari relative alla spedizione e all'assicurazione devono essere comunicate al fornitore in tempo utile. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente al più tardi al momento della consegna, anche nel caso di consegne parziali o qualora il fornitore si sia assunto altre prestazioni, ad esempio l'assunzione delle spese di spedizione, il trasporto o il montaggio. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente altrimenti incaricato dell'esecuzione della spedizione. Se la spedizione subisce un ritardo a causa di circostanze imputabili al committente, il rischio passa al committente a partire dal giorno della notifica della disponibilità alla spedizione. I reclami relativi al trasporto devono essere presentati dal committente all’ultimo vettore immediatamente al ricevimento della consegna o dei documenti di trasporto.

5.3

L'assicurazione contro danni di qualsiasi tipo è a carico del committente. Anche se deve essere stipulata dal fornitore, essa è a carico del committente.

6. Controllo e accettazione della consegna

6.1

Il committente deve esaminare la consegna immediatamente dopo il ricevimento della spedizione. Qualora si riscontri un difetto, questo deve essere segnalato immediatamente e in modo concreto al fornitore.

6.2

Il termine per la contestazione è di una settimana dal ricevimento della consegna da parte dell’acquirente; fa fede la data di ricezione della contestazione scritta da parte del fornitore. Se il difetto si manifesta solo in un secondo momento, la segnalazione deve avvenire per iscritto immediatamente dopo la scoperta del difetto. Se l’acquirente omette il regolare controllo e/o la segnalazione dei difetti, è esclusa la responsabilità del fornitore per il difetto non contestato.

6.3

I diritti di garanzia dell'acquirente decadono qualora questi non adempia agli obblighi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2.

6.4

L'acquirente deve restituire la merce contestata al fornitore nell'imballaggio originale o in un imballaggio equivalente e regolare, in porto franco e a rischio dell'acquirente.

7. Prezzi e costi di montaggio

7.1

Salvo diverso accordo nel singolo caso, si applicano i prezzi del fornitore in vigore al momento della conclusione del contratto, franco fabbrica, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge (esclusi imballaggio, trasporto, assicurazione, montaggio, installazione e messa in funzione).

7.2

Dopo la conclusione del contratto, il fornitore ha il diritto di adeguare, a sua ragionevole discrezione, i prezzi che l’acquirente deve pagare in base al rispettivo contratto all’andamento dei costi determinanti per il calcolo del prezzo. Si può prendere in considerazione un aumento di prezzo e si deve procedere a una riduzione di prezzo se, ad esempio, i costi per l’approvvigionamento di energia o di materie prime aumentano o diminuiscono, oppure se altre modifiche delle condizioni quadro energetiche o giuridiche comportano una mutata situazione dei costi e il fornitore non ne è responsabile. Gli aumenti relativi a una categoria di costi, ad esempio i costi di approvvigionamento di elettricità e gas, possono essere utilizzati per un aumento di prezzo solo nella misura in cui non vi sia una compensazione da parte di eventuali costi in calo in altri settori, come ad esempio i costi di approvvigionamento delle materie prime. In caso di riduzioni dei costi, ad esempio i costi di approvvigionamento dell'energia, il fornitore è tenuto a ridurre i prezzi, a meno che tali riduzioni dei costi non siano compensate, in tutto o in parte, da aumenti in altri settori. Il fornitore, nell'esercizio del proprio ragionevole giudizio, sceglierà i rispettivi momenti di variazione dei prezzi in modo tale che le riduzioni dei costi non vengano prese in considerazione secondo criteri più sfavorevoli per l'acquirente rispetto agli aumenti dei costi, ovvero che le riduzioni dei costi si riflettano sui prezzi almeno nella stessa misura degli aumenti dei costi.

7.3

In caso di vendita con spedizione (sezione 5.1 delle presenti CGA), l’acquirente si fa carico delle spese di trasporto franco fabbrica e dei costi di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell’acquirente.

7.4

I costi di montaggio saranno fatturati separatamente. I mezzi ausiliari e il personale ausiliario necessari devono essere messi a disposizione gratuitamente dei montatori del fornitore. Qualora venga redatto un preventivo, il fornitore non si assume alcuna garanzia per i prezzi indicati nel preventivo.

8. Condizioni di pagamento

8.1

Salvo diversamente concordato nel singolo caso, il prezzo di acquisto è esigibile e pagabile immediatamente a partire dall'emissione della fattura e dalla consegna o dall'accettazione della merce sul conto bancario comunicato al committente. Il fornitore è tuttavia autorizzato, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare in qualsiasi momento una consegna, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. Il fornitore dichiara una riserva in tal senso al più tardi con la conferma d'ordine.

8.2

I pagamenti devono essere effettuati senza detrazione di spese, imposte e tasse di alcun tipo.

8.3

In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente, il fornitore si riserva, oltre ai diritti previsti dalla legge, il diritto di sospendere immediatamente le consegne programmate e di modificare le condizioni di pagamento.

8.4

All’acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o sia incontestato.

8.5

Se dopo la conclusione del contratto risulta evidente (ad esempio a seguito di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che il diritto del fornitore al prezzo di acquisto è compromesso dall’insolvenza dell’acquirente, il fornitore ha il diritto, ai sensi delle disposizioni di legge, di rifiutare l’adempimento e – se del caso, dopo aver fissato un termine – di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti relativi alla fabbricazione di beni non sostituibili (produzioni su misura), il fornitore può dichiarare immediatamente il recesso; restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine.

9. Riserva di proprietà

9.1

Il fornitore si riserva la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i suoi crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di vendita e da un rapporto d’affari in corso (crediti garantiti). Tale riserva di proprietà garantisce tutti i crediti che il fornitore acquisisce nei confronti dell’acquirente in relazione alla fornitura, ad esempio a seguito di riparazioni, montaggio, fornitura di pezzi di ricambio o altre prestazioni, anche successivamente.

9.2

Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere né date in pegno a terzi né cedute a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente è tenuto a informare immediatamente per iscritto il fornitore qualora venga presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o qualora si verifichino accessi di terzi (ad es. pignoramenti) alle merci appartenenti al fornitore.

9.3

Durante il periodo di riserva di proprietà, l’acquirente è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutela della proprietà del fornitore e a informare immediatamente il fornitore in caso di danneggiamento. Inoltre, l’acquirente è tenuto a riparare eventuali danni a proprie spese in modo adeguato e a regola d’arte.

9.4

In caso di comportamento del committente contrario al contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, il fornitore ha il diritto, ai sensi delle disposizioni di legge, di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione della merce in base alla riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta contemporaneamente la dichiarazione di recesso. Il fornitore ha piuttosto il diritto di richiedere semplicemente la restituzione della merce e di riservarsi il diritto di recedere. Se l'acquirente non paga il prezzo di acquisto dovuto, il fornitore può far valere tali diritti solo se ha precedentemente fissato all'acquirente, senza esito, un termine ragionevole per il pagamento o se tale fissazione di un termine non è necessaria ai sensi delle disposizioni di legge.

9.5

L'acquirente è autorizzato, fino a revoca ai sensi del punto c), a rivendere e/o a lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In tal caso si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni.

  • La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle merci del fornitore per il loro intero valore, per cui il fornitore è considerato il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, sussiste il diritto di proprietà di questi ultimi, il fornitore acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la merce fornita con riserva di proprietà.
  • Il committente cede sin d'ora al fornitore, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto, nella loro totalità o nella misura dell'eventuale quota di comproprietà del fornitore ai sensi del paragrafo precedente. Il fornitore accetta la cessione. Gli obblighi del committente di cui al punto 9.2 si applicano anche in relazione ai crediti ceduti.
  • Il committente rimane autorizzato, insieme al fornitore, a riscuotere il credito. Il fornitore si impegna a non riscuotere il credito fintantoché il committente adempia ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore, non sussista alcuna carenza della sua capacità di adempimento e il fornitore non faccia valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi della sezione 9.4. Se ciò dovesse tuttavia verificarsi, il fornitore potrà esigere che l’acquirente gli comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, gli fornisca tutte le informazioni necessarie al recupero, gli consegni la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori (terzi). Inoltre, in tal caso il fornitore ha il diritto di revocare l'autorizzazione dell'acquirente alla successiva vendita e lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà.
  • Se il valore realizzabile delle garanzie supera i crediti del fornitore di oltre il 10%, il fornitore, su richiesta dell'acquirente, svincolerà garanzie a sua discrezione.

9.6

Da parte sua, l'acquirente si impegna a riservarsi la proprietà dell'oggetto dell'acquisto qualora il suo acquirente non paghi integralmente al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della fornitura.

10. Garanzia e reclami per vizi

10.1

Il fornitore garantisce che i prodotti da lui forniti siano esenti da difetti di fabbricazione e di materiale. Per i diritti dell’acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese le consegne errate o incomplete, nonché il montaggio/l’installazione non a regola d’arte o le istruzioni difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito.

10.2

La base della responsabilità per i difetti è costituita soprattutto dall’accordo stipulato in merito alla qualità e all’uso previsto della merce (compresi accessori e istruzioni). Sono considerate accordo sulla qualità della merce le descrizioni dei prodotti designate come tali, che sono state fornite all’acquirente prima del suo ordine o incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGA. Le caratteristiche garantite sono solo quelle espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle istruzioni per l'uso. La garanzia è valida al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora la qualità non sia stata concordata, si valuterà secondo la normativa di legge se sussista o meno un difetto (§ 434 comma 3 del BGB). Le dichiarazioni pubbliche del fornitore o rese per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta della merce, prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.

10.3

Per le merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, il fornitore è tenuto a fornire e, se del caso, ad aggiornare i contenuti digitali solo nella misura in cui ciò risulti espressamente da un accordo sulle caratteristiche ai sensi della sezione 10.2. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore degli elementi o dei contenuti digitali o di altri terzi.

10.4

Il fornitore non è in linea di principio responsabile per i difetti di cui l’acquirente è a conoscenza al momento della conclusione del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (§ 442 BGB). Inoltre, i diritti di reclamo per difetti dell’acquirente presuppongono che questi abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e denuncia (§§ 377, 381 HGB). Se l’acquirente omette la regolare ispezione e/o la denuncia dei vizi, la responsabilità del fornitore per il vizio non denunciato, o denunciato in modo non tempestivo o non regolare, è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge. Nel caso di merce destinata al montaggio, all’applicazione o all’installazione, ciò vale anche se il vizio è emerso solo dopo la relativa lavorazione a seguito della violazione di uno di questi obblighi; in questo caso, in particolare, l'acquirente non ha diritto al rimborso dei relativi costi (“costi di smontaggio e montaggio”).

10.5

In caso di vizi materiali, il fornitore ha il diritto, a sua discrezione, di adempiere successivamente eliminando il difetto (riparazione) o effettuando una consegna sostitutiva. Per la riparazione viene concesso al fornitore un termine adeguato di almeno 20 giorni lavorativi. Nella misura in cui ciò sia ragionevole per l’acquirente, il fornitore ha il diritto di effettuare più tentativi di riparazione. In caso di consegna sostitutiva, l’acquirente è tenuto a restituire al fornitore la merce difettosa su richiesta del fornitore secondo le disposizioni di legge; l’acquirente non ha tuttavia diritto alla restituzione. L'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce difettosa, né il montaggio, l'applicazione o l'installazione di una merce priva di difetti, se il fornitore non era originariamente tenuto a tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti dell'acquirente al rimborso dei relativi costi (“costi di smontaggio e montaggio”). Se il tipo di adempimento successivo scelto dal fornitore è inaccettabile per l'acquirente nel caso specifico, l'acquirente può rifiutarlo. Rimane impregiudicato il diritto del fornitore di rifiutare l'adempimento successivo alle condizioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nella misura in cui il fornitore si sia impegnato nei confronti dell'acquirente a eseguire prestazioni d'opera ai sensi del § 631 e seguenti del BGB (Codice civile tedesco).

10.6

Le spese necessarie ai fini della verifica e dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché, se del caso, i costi di smontaggio e montaggio, sono a carico del fornitore o da questi rimborsate in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CGA, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, il fornitore può esigere dall'acquirente il rimborso dei costi derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto, qualora l'acquirente sapesse o, per negligenza, non sapesse che in realtà non sussiste alcun difetto.

10.7

Se l'acquirente decide di recedere dal contratto a causa di un difetto dopo il fallimento dell'adempimento successivo, non gli spetta alcun diritto al risarcimento dei danni per il difetto. Il § 325 del BGB (Codice civile tedesco) è escluso a tal fine. In caso di difetto irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.

10.8

La garanzia decade anticipatamente se l'acquirente o terzi effettuano modifiche o riparazioni improprie, non seguono le istruzioni di funzionamento o di manutenzione del fornitore o se l'acquirente, in caso di difetto, non adotta immediatamente tutte le misure adeguate per limitare il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.

10.9

Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna della merce.

Tutti i casi di violazione del contratto e le relative conseguenze giuridiche, nonché tutti i diritti dell’acquirente, indipendentemente dal motivo giuridico su cui si basano, sono disciplinati in modo esaustivo nelle presenti condizioni. In particolare, sono esclusi tutti i diritti non espressamente menzionati al risarcimento dei danni, alla riduzione del prezzo, all’annullamento del contratto o al recesso dal contratto. È esclusa la responsabilità per danni consequenziali, salvo che ciò non sia in contrasto con disposizioni imperative in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

11. Altre forme di responsabilità

11.1

Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGC, comprese le disposizioni seguenti, il fornitore risponde in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.

11.2

Il fornitore è responsabile per il risarcimento dei danni – a prescindere dal motivo giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e grave negligenza. In caso di semplice negligenza, il fornitore è responsabile, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; violazione non grave degli obblighi), solo

  • per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute,
  • per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità del fornitore è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

11.3

Le limitazioni di responsabilità derivanti dal punto 11.2 si applicano anche nei confronti di terzi, nonché in caso di violazioni degli obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui il fornitore è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge. Esse non si applicano qualora un difetto sia stato dolosamente taciuto o sia stata assunta una garanzia per la qualità della merce, né per i diritti dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

11.4

In caso di violazione di un obbligo che non consista in un difetto, l’acquirente può recedere dal contratto o risolverlo solo se il fornitore è responsabile della violazione. È escluso un diritto di recesso libero dell’acquirente (in particolare ai sensi degli articoli 650 e 648 del BGB). Per il resto si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.

11.5

Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo dei propri prodotti nell’ambito di dispositivi, processi o sistemi protetti da brevetto. La responsabilità per l’applicazione ricade sull’acquirente o sull’utente finale.

11.6

L’acquirente manleva il fornitore da ogni pretesa avanzata a seguito dell’utilizzo dei prodotti nell’ambito di dispositivi, processi o sistemi protetti da brevetto. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, richieste di risarcimento danni, di cessazione e di licenza.

11.7

Il fornitore non fornisce alcuna consulenza in merito all'utilizzabilità dei propri prodotti in relazione a brevetti o diritti di proprietà industriale esistenti. Spetta all'acquirente assicurarsi, prima dell'utilizzo dei prodotti del fornitore, che non vengano violati diritti di terzi, in particolare brevetti, marchi o disegni e modelli.

11.8

Ove applicabile, tutte le indicazioni contenute nella documentazione del prodotto, negli imballaggi o in altro materiale di accompagnamento relative ai campi di applicazione e alle possibilità di utilizzo non devono essere intese come consulenza legale. Esse servono esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono una raccomandazione per un uso specifico, in particolare per quanto riguarda un utilizzo brevettato di dispositivi, processi o sistemi per il fissaggio del carico.

12. Controllo delle esportazioni / Clausole di riesportazione

12.1

L'acquirente si impegna a rispettare tutte le norme nazionali e internazionali in materia di controllo delle esportazioni.

12.2

In base alle disposizioni di cui all’art. 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 e all’art. 8g del Regolamento (UE) n. 765/2006, il committente si impegna a rispettare le clausole di riesportazione di seguito elencate:

a) L’acquirente non vende, esporta o riesporta, né direttamente né indirettamente, nella Federazione Russa / Bielorussia (Belarus) o per l’utilizzo nella Federazione Russa / Bielorussia (Belarus) beni forniti nell’ambito o in relazione alle presenti condizioni generali di fornitura e vendita (CGV) e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell’articolo 8g del Regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio dell’UE.

b) Il committente si impegna al massimo per garantire che lo scopo di cui al paragrafo 12.2a) non venga vanificato da terzi nella catena commerciale a valle, inclusi eventuali rivenditori.

c) L'acquirente istituisce e mantiene un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti di terzi nella catena commerciale a valle, inclusi eventuali rivenditori, che potrebbero vanificare lo scopo di cui al paragrafo 12.2a).

d) Qualsiasi violazione dei paragrafi 12.2a), 12.2b) o 12.2c) costituisce una violazione sostanziale di un elemento essenziale delle presenti condizioni generali di fornitura e vendita (CGV) e il fornitore ha il diritto di richiedere adeguate misure correttive, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) la risoluzione dei contratti interessati e

(ii) una penale da determinare secondo l'uso di Amburgo.

e) L'acquirente informa immediatamente il fornitore di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi 12.2a), 12.2b) o 12.2c), comprese eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo 12.2a). L’acquirente è tenuto a fornire al fornitore informazioni sul rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 12.2a), 12.2b) e 12.2c) entro due settimane dalla richiesta del fornitore.

12.3

I prodotti forniti dal fornitore per il fissaggio del carico (ad es. mezzi di fissaggio, sistemi di sicurezza, ausili e accessori) sono destinati in linea di principio all’uso civile. Tuttavia, in singoli casi possono essere soggetti alle disposizioni del regolamento UE sul doppio uso (Regolamento (UE) 2021/821) nonché, se del caso, alle norme nazionali e internazionali sul controllo delle esportazioni. Di conseguenza, l’acquirente si impegna a:

a) verificare autonomamente, prima di un’eventuale esportazione, cessione o riesportazione dei prodotti forniti, se sussista un obbligo di autorizzazione e – se necessario – a richiedere le relative autorizzazioni alle autorità competenti. L'obbligo di autorizzazione può sussistere in particolare se i prodotti sono destinati ad essere utilizzati in settori rilevanti per la sicurezza o militari o se il destinatario finale ha sede in un paese soggetto a sanzioni, e

b) a informare immediatamente il fornitore in caso di usi o destinazioni finali particolari previsti (ad es. militari, relativi alle autorità di sicurezza o al di fuori dell'UE).

12.4

L'acquirente esonera il fornitore da ogni responsabilità derivante da una violazione delle norme sull'esportazione da parte sua e risarcisce tutti i danni e le spese che ne derivano.

12.5

L'obbligo di consegna del fornitore è soggetto alla condizione che la consegna non sia in contrasto con alcuna normativa nazionale o internazionale in materia di commercio estero.

13. Riservatezza

L'acquirente e il fornitore si impegnano a mantenere la riservatezza, in particolare per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al § 2 n. 1 della legge sul segreto commerciale (GeschGehG)

14. Diritto applicabile

Il presente contratto è soggetto al diritto tedesco. È esclusa l’applicazione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).

15. Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede del fornitore. Il fornitore ha tuttavia in ogni caso il diritto di intentare un'azione legale nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGA o di un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro competente generale dell'acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.

 

16. Clausola salvatoria

Qualora singole disposizioni di cui sopra o parti di tali disposizioni fossero o diventassero inefficaci, nulle o inapplicabili, le restanti disposizioni rimangono valide e le disposizioni invalide sono sostituite dalla norma di legge o (in mancanza di una tale norma di legge) da una disposizione che le parti contraenti avrebbero legittimamente concordato in buona fede se fossero state a conoscenza della nullità.

Condizioni generali di vendita e di consegna (CGV) Aggiornamento al 01.09.2025

 

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D-78234 Engen

È giuridicamente vincolante esclusivamente la versione tedesca delle CGV. Aggiornamento: 18 maggio 2026.